Art. 13 · Prova particolare di espletamento delle formalità doganali

Art. 13

Prova particolare di espletamento delle formalità doganali

In vigore dal 12 feb 2009
Prova particolare di espletamento delle formalità doganali In deroga al disposto dell' del regolamento (CE) n. 800/1999 la prova di espletamento delle formalità doganali di importazione non è necessaria per il pagamento della restituzione, a condizione che l'operatore fornisca la prova che una quantità pari almeno a 1 500 tonnellate di prodotti cerealicoli ha lasciato il territorio doganale della Comunità su una nave adatta alla navigazione marittima, qualora: a) la restituzione in vigore il giorno di presentazione delle offerte sia differenziata esclusivamente tra la Svizzera e il Liechtenstein, da un lato, e la destinazione «altri paesi terzi», dall'altro; b) l'aggiudicatario abbia prefissato la restituzione più bassa, diversa da quella in vigore per la Svizzera e il Liechtenstein. Quest'ultima prova è costituita dall'apposizione di una delle diciture di cui all'allegato I, certificata dall'autorità competente, sull'esemplare di controllo di cui all' del regolamento (CE) n. 800/1999, sul documento amministrativo unico o sul documento nazionale attestante l'uscita della merce dal territorio doganale della Comunità.
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