Art. 8

Comunicazione in collegamento dati per gli aeromobili di Stato di tipo trasporto

In vigore dal 16 gen 2009
Comunicazione in collegamento dati per gli aeromobili di Stato di tipo trasporto 1.   Gli Stati membri garantiscono che i sistemi di bordo di cui all’, paragrafo 2, lettera c), e i loro componenti installati a bordo degli aeromobili di Stato di tipo trasporto, di cui all’, paragrafo 5, siano in grado di operare con le applicazioni bordo-terra definite nelle norme ICAO di cui all’allegato III, punti 2 e 3. 2.   Gli Stati membri garantiscono che i sistemi di bordo di cui all’, paragrafo 2, lettera c), e i loro componenti installati a bordo degli aeromobili di Stato di tipo trasporto di cui all’, paragrafo 5, siano compatibili con le comunicazioni end-to-end, conformemente ai requisiti di cui all’allegato IV, parte A per lo scambio di dati con le applicazioni bordo-terra definite nelle norme ICAO di cui all’allegato III, punti 2 e 3. 3.   Gli Stati membri garantiscono che i sistemi di bordo di cui all’, paragrafo 2, lettera c), e i loro componenti installati a bordo degli aeromobili di Stato di tipo trasporto di cui all’, paragrafo 5, siano compatibili con le comunicazioni bordo-terra, conformemente ai requisiti di cui all’allegato IV, parte B o C per lo scambio di dati con le applicazioni bordo-terra definite nelle norme ICAO di cui all’allegato III, punti 2 e 3.
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Comunicazione in collegamento dati per gli aeromobili di Stato di tipo trasporto (Art. 8 Regolamento (UE) 2009/29) — Testo vigente | Portale Normativo