Art. 7

Obblighi generali degli Stati membri per quanto riguarda le comunicazioni in collegamento dati

In vigore dal 16 gen 2009
Obblighi generali degli Stati membri per quanto riguarda le comunicazioni in collegamento dati 1.   Gli Stati membri che hanno designato i fornitori di ATS nello spazio aereo di cui all’, paragrafo 3, garantiscono che gli operatori i cui aeromobili volano nello spazio aereo di competenza di tali fornitori dispongano di servizi di comunicazione bordo-terra che applicano i requisiti di cui all’allegato IV, parte B per lo scambio di dati con le apparecchiature bordo-terra definite nelle norme ICAO di cui all’allegato III, punti 2 e 3, tenendo in debito conto eventuali limiti di copertura inerenti alla tecnologia di comunicazione utilizzata. 2.   Gli Stati membri garantiscono che i fornitori di servizi di navigazione aerea e gli altri enti che forniscono servizi di collegamento dati bordo-terra adottino una adeguata politica di sicurezza per lo scambio di dati nell’ambito dei servizi di collegamento dati di cui all’allegato II, applicando in particolare norme di sicurezza comuni per tutelare le risorse fisiche distribuite per effettuare lo scambio dei dati in questione. 3.   Gli Stati membri garantiscono l’applicazione di procedure armonizzate per la gestione delle informazioni di identificazione al fine di identificare senza ambiguità i sistemi di comunicazione a terra e a bordo che consentono lo scambio di dati con le applicazioni bordo-terra definite nelle norme ICAO di cui all’allegato III, punti 2 e 3.
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