Art. 5
Obblighi dei fornitori di ATS per quanto riguarda le comunicazioni in collegamento dati
In vigore dal 16 gen 2009
Obblighi dei fornitori di ATS per quanto riguarda le comunicazioni in collegamento dati
1. I fornitori di ATS garantiscono che i sistemi di terra di cui all’, paragrafo 2 e i loro componenti siano in grado di operare con le applicazioni bordo-terra definite nelle norme ICAO di cui all’allegato III, punti 2 e 3.
2. I fornitori di ATS garantiscono che i sistemi di terra di cui all’, paragrafo 2 e i loro componenti siano compatibili con le comunicazioni end-to-end, conformemente ai requisiti di cui all’allegato IV, parte A per lo scambio di dati con le applicazioni bordo-terra definite nelle norme ICAO di cui all’allegato III, punti 2 e 3.
3. I fornitori di ATS che si affidano ad altre organizzazioni per la fornitura di servizi di comunicazioni per lo scambio di dati con aeromobili per le applicazioni bordo-terra definite nelle norme ICAO di cui all’allegato III, punti 2 e 3, garantiscono che detti servizi siano forniti in conformità con i termini e le condizioni di un accordo sul livello dei servizi che includa in particolare:
a)
la descrizione dei servizi di comunicazione conformemente ai requisiti dei servizi di collegamento dati di cui all’allegato II;
b)
la descrizione della politica di sicurezza attuata per garantire lo scambio di dati delle applicazioni bordo-terra definite nelle norme ICAO di cui all’allegato III, punti 2 e 3;
c)
i pertinenti materiali da fornire per il controllo della qualità del servizio e dell’efficacia dei servizi di comunicazione.
4. I fornitori di ATS adottano le misure opportune per garantire che possano essere effettuati scambi di dati con gli aeromobili che volano nello spazio aereo di loro competenza e aventi una capacità di collegamento dati conforme alle disposizioni del presente regolamento, tenendo in debito conto eventuali limiti di copertura inerenti alla tecnologia di comunicazione utilizzata.
5. I fornitori di ATS inseriscono nei loro sistemi di elaborazione dei dati di volo le procedure di trasmissione dell’identificazione e della notifica del punto autorizzato di contatto successivo tra enti ATC, conformemente al regolamento (CE) n. 1032/2006 della Commissione (7), per quanto riguarda i requisiti per i sistemi automatici di scambio di dati di volo che garantiscono servizi di collegamento dati.
6. I fornitori di ATS verificano la qualità dei servizi di comunicazione e la loro conformità con il livello di efficacia richiesto per l’ambiente operativo di loro pertinenza.
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