Art. 6
Obblighi degli operatori per quanto riguarda le comunicazioni in collegamento dati
In vigore dal 16 gen 2009
Obblighi degli operatori per quanto riguarda le comunicazioni in collegamento dati
1. Gli operatori garantiscono che i sistemi di bordo di cui all’, paragrafo 2, lettera c), e i loro componenti installati a bordo degli aeromobili di cui all’, paragrafi 2 e 3 siano in grado di operare con le applicazioni bordo-terra definite nelle norme ICAO di cui all’allegato III, punti 2 e 3.
2. Gli operatori garantiscono che i sistemi di bordo di cui all’, paragrafo 2, lettera c), e i loro componenti installati a bordo degli aeromobili di cui all’, paragrafi 2 e 3 siano compatibili con le comunicazioni end-to-end, conformemente ai requisiti di cui all’allegato IV, parte A per lo scambio di dati con le apparecchiature bordo-terra definite nelle norme ICAO di cui all’allegato III, punti 2 e 3.
3. Gli operatori garantiscono che i sistemi di bordo di cui all’, paragrafo 2, lettera c), e i loro componenti installati a bordo degli aeromobili di cui all’, paragrafi 2 e 3 siano compatibili con le comunicazioni bordo-terra, conformemente ai requisiti di cui all’allegato IV, parte B o C per lo scambio di dati con le apparecchiature bordo-terra definite nelle norme ICAO di cui all’allegato III, punti 2 e 3.
4. Gli operatori di cui al paragrafo 3 adottano le misure opportune per garantire che possano essere effettuati scambi di dati tra i loro aeromobili dotati di apparecchiature per il collegamento dati e tutti gli enti ATS che potrebbero effettuare il controllo dei voli che essi operano nello spazio aereo di cui all’, paragrafo 3, tenendo in debito conto eventuali limiti di copertura inerenti alla tecnologia di comunicazione utilizzata.
Storico versioni
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