Art. 1
Oggetto e campo di applicazione
In vigore dal 16 gen 2009
Oggetto e campo di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce i requisiti per l’introduzione coordinata di servizi di collegamento dati basati sulla trasmissione di dati bordo-terra da punto a punto, quali definiti all’, punto 5.
2. Esso si applica:
a)
ai sistemi di elaborazione dei dati di volo, ai loro componenti e alle relative procedure e ai sistemi di interfaccia uomo-macchina, ai loro componenti e alle relative procedure utilizzati dagli enti di controllo del traffico aereo che forniscono servizi al traffico aereo generale;
b)
ai sistemi di interfaccia uomo-macchina a bordo degli aeromobili, ai loro componenti e alle relative procedure;
c)
ai sistemi di comunicazione bordo-terra, ai loro componenti e alle relative procedure.
3. Il presente regolamento si applica a tutti i voli effettuati come traffico aereo generale conformemente alle regole di volo strumentale all’interno dello spazio aereo al di sopra di FL 285 quale definito all’allegato I, parte A.
Il presente regolamento si applica inoltre a decorrere dal 5 febbraio 2015 a tutti i voli effettuati come traffico aereo generale conformemente alle regole di volo strumentale all’interno dello spazio aereo al di sopra di FL 285 quale definito all’allegato I, parte B.
4. Il presente regolamento si applica a tutti i fornitori di servizi del traffico aereo (di seguito «fornitori di ATS») che forniscono servizi al traffico aereo generale all’interno dello spazio aereo di cui al paragrafo 3 e in conformità delle pertinenti date di applicazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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