Art. 2

Definizioni

In vigore dal 16 gen 2009
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’ del regolamento (CE) n. 549/2004. Si applicano inoltre le seguenti definizioni: 1) «servizio di collegamento dati»: una serie di transazioni di gestione del traffico aereo tra loro correlate che si avvalgono di comunicazioni bordo-terra in collegamento dati, che hanno un obiettivo operativo ben definito e che iniziano e concludono un evento operativo; 2) «operatore»: la persona, l’organizzazione o l’impresa che effettua o che offre di effettuare operazioni di trasporto aereo; 3) «ente dei servizi del traffico aereo» (di seguito «ente ATS»), un ente, civile o militare, responsabile della fornitura di servizi del traffico aereo; 4) «accordo sul livello dei servizi»: la parte di un contratto di servizio tra organizzazioni nella quale è concordato un determinato livello di servizio, in particolare per quanto attiene alla qualità e all’efficacia del servizio di comunicazione dati; 5) «comunicazione di dati bordo-terra da punto a punto»: la comunicazione bidirezionale tra un aeromobile e un ente di comunicazione a terra che si basa su una serie di funzioni ripartite per ottenere: a) la trasmissione e la ricezione di trame di bit in entrata (uplink) e uscita (downlink) su un collegamento dati mobile tra i sistemi di comunicazione a terra e quelli dell’aeromobile; b) la trasmissione e la ricezione di unità di dati tra i sistemi di terra e dell’aeromobile che alloggiano le applicazioni bordo-terra, con: i) il collegamento di unità di dati mediante canali di comunicazione a terra e collegamenti di dati mobili; ii) i meccanismi cooperativi delle due estremità per il trasporto di unità di dati; 6) «aeromobile di Stato»: qualsiasi aeromobile utilizzato dall’esercito, dai servizi di dogana e dalla polizia; 7) «aeromobile di Stato di tipo trasporto»: un aeromobile di Stato ad ala fissa progettato per il trasporto di persone e/o di merci; 8) «applicazione bordo-terra»: una serie di funzioni cooperative bordo-terra di supporto alla fornitura di servizi del traffico aereo; 9) «comunicazione end-to-end»: il trasferimento di informazioni tra applicazioni bordo-terra da pari a pari; 10) «comunicazione bordo-terra»: la comunicazione bidirezionale tra i sistemi di comunicazione di terra e quelli dell’aeromobile; 11) «politica di sicurezza»: una serie di obiettivi, norme di comportamento per utenti e amministratori, nonché requisiti per la configurazione e la gestione di sistema che, collettivamente, sono finalizzati a proteggere i sistemi e le risorse di comunicazione connesse con la fornitura di servizi di collegamento dati contro atti di interferenza illegale; 12) «informazioni di identificazione»: informazioni relative all’indirizzo del sistema o della rete di un ente che partecipa alla comunicazione in collegamento dati bordo-terra e che consentono di determinare con certezza l’ubicazione di tale ente; 13) «sistema integrato di elaborazione iniziale dei piani di volo» (di seguito «IFPS»): un sistema che fa parte della rete europea di gestione del traffico aereo, mediante il quale viene fornito un servizio centralizzato di elaborazione e diffusione dei piani di volo, che si occupa di ricevere, convalidare e distribuire i piani di volo all’interno dello spazio aereo di cui al presente regolamento; 14) «non operativo», in riferimento a un componente di un aeromobile: un componente che non effettua le funzioni cui è destinato o che non funziona come previsto nell’ambito dei suoi limiti operativi o tolleranze.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:29:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo