Art. 3

Servizi di collegamento dati

In vigore dal 16 gen 2009
Servizi di collegamento dati 1.   I fornitori di ATS garantiscono che gli enti ATS che forniscono servizi di traffico aereo all’interno dello spazio aereo di cui all’, paragrafo 3, abbiano la capacità di fornire e utilizzare i servizi di collegamento dati di cui all’allegato II. 2.   Fatte salve le disposizioni del paragrafo 4 del presente articolo, gli operatori garantiscono che gli aeromobili che effettuano i voli di cui all’, paragrafo 3, accompagnati da un certificato individuale di aeronavigabilità rilasciato per la prima volta il 1o gennaio 2011 a mandata successiva, siano in grado di utilizzare i servizi di collegamento dati definiti nell’allegato II. 3.   Fatte salve le disposizioni del paragrafo 4 del presente articolo, gli operatori garantiscono che gli aeromobili che effettuano i voli di cui all’, paragrafo 3, accompagnati da un certificato individuale di aeronavigabilità rilasciato per la prima volta anteriormente al 1o gennaio 2011, siano in grado di utilizzare i servizi di collegamento dati definiti nell’allegato II a decorrere dal 5 febbraio 2015. 4.   I paragrafi 2 e 3 non si applicano: a) agli aeromobili con un certificato individuale di aeronavigabilità rilasciato per la prima volta anteriormente al 1o gennaio 2014 e muniti di apparecchiature per il collegamento dati certificate sulla base dei requisiti di uno dei documenti Eurocae di cui all’allegato III, punto 10; b) agli aeromobili con un certificato individuale di aeronavigabilità rilasciato per la prima volta anteriormente al 1o gennaio 1998 e che cesseranno le operazioni nello spazio aereo di cui all’, paragrafo 3 entro il 31 dicembre 2017; c) agli aeromobili di Stato; d) agli aeromobili che volano nello spazio aereo di cui all’, paragrafo 3 per motivi di prova, consegna o manutenzione o con componenti per il collegamento dati temporaneamente non operativi nelle condizioni specificate nella lista degli equipaggiamenti minimi di cui all’allegato III, punto 1 del presente regolamento e al regolamento (CE) n. 216/2008 e relative norme di attuazione. 5.   Gli Stati membri che decidono di equipaggiare i nuovi aeromobili di Stato di tipo trasporto, entranti in servizio dal 1o gennaio 2014, con apparecchiature per il collegamento dati basate su norme non specifiche dei requisiti operativi militari, assicurano che tali aeromobili siano in grado di utilizzare i servizi di collegamento dati definiti nell’allegato II.
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Servizi di collegamento dati (Art. 3 Regolamento (UE) 2009/29) — Testo vigente | Portale Normativo