Art. 9
Obblighi dei fornitori di servizi di navigazione aerea e di altri enti per quanto riguarda le comunicazioni in collegamento dati
In vigore dal 16 gen 2009
Obblighi dei fornitori di servizi di navigazione aerea e di altri enti per quanto riguarda le comunicazioni in collegamento dati
I fornitori di servizi di navigazione aerea e gli altri enti che forniscono servizi di comunicazione per lo scambio di dati mediante le apparecchiature bordo-terra definite nelle norme ICAO di cui all’allegato III, punti 2 e 3, garantiscono che i sistemi di terra di cui all’, paragrafo 2, lettera c), utilizzino comunicazioni bordo-terra conformi ai requisiti di cui all’allegato IV, parte B o C.
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