Art. 10

Requisiti di sicurezza

In vigore dal 16 gen 2009
Requisiti di sicurezza Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che qualsiasi modifica dei sistemi di cui all’, paragrafo 2, ovvero l’introduzione di nuovi sistemi, siano precedute da una valutazione di sicurezza che comprenda l’individuazione dei pericoli e la valutazione e la riduzione dei rischi, eseguita dalle parti interessate.
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