Art. 12

Verifica dei sistemi

In vigore dal 16 gen 2009
Verifica dei sistemi 1.   I fornitori di servizi di navigazione aerea che dimostrano, o che hanno dimostrato, di rispettare le condizioni fissate nell’allegato VI, effettuano una verifica dei sistemi di cui all’, paragrafo 2, lettere a) e c), conformemente ai requisiti fissati nell’allegato VII, parte A. 2.   I fornitori di servizi di navigazione aerea che non possono dimostrare di rispettare le condizioni fissate nell’allegato VI affidano in appalto a un organismo notificato la verifica dei sistemi di cui all’, paragrafo 2, lettere a) e c). Tale verifica è effettuata in conformità ai requisiti di cui all’allegato VII, parte B.
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Verifica dei sistemi (Art. 12 Regolamento (UE) 2009/29) — Testo vigente | Portale Normativo