Art. 13

Requisiti supplementari

In vigore dal 16 gen 2009
Requisiti supplementari 1.   I fornitori di ATS garantiscono che gli scambi di dati bordo-terra delle applicazioni bordo-terra definite nelle norme ICAO di cui all’allegato III, punti 2 e 3, siano registrati conformemente alle norme ICAO specificate all’allegato III, punti 6, 7 e 8 se applicabili alla funzione di registrazione a terra delle comunicazioni in collegamento dati. 2.   Il documento Eurocae di cui all’allegato III, punto 9 è considerato una prova di conformità sufficiente in relazione ai requisiti di registrazione degli scambi di dati bordo-terra di cui al paragrafo 1 e definiti nelle norme ICAO di cui all’allegato III, punti 6, 7 e 8. 3.   I fornitori di ATS: a) elaborano e conservano manuali operativi che contengono le istruzioni e le informazioni necessarie per permettere al loro personale interessato di applicare le disposizioni del presente regolamento; b) provvedono affinché i manuali di cui alla lettera a), siano accessibili e continuamente aggiornati e affinché il loro aggiornamento e la loro distribuzione siano sottoposti a un’adeguata gestione della qualità e della configurazione della documentazione; c) assicurano che i metodi di lavoro e le procedure operative siano conformi al presente regolamento. 4.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il servizio centralizzato di elaborazione e diffusione dei piani di volo: a) elabori e conservi manuali operativi che contengono le istruzioni e le informazioni necessarie per permettere al loro personale interessato di applicare le disposizioni del presente regolamento; b) provveda affinché i manuali di cui alla lettera a), siano accessibili e continuamente aggiornati e affinché il loro aggiornamento e la loro distribuzione siano sottoposti a un’adeguata gestione della qualità e della configurazione della documentazione; c) si assicuri che i metodi di lavoro e le procedure operative siano conformi al presente regolamento. 5.   I fornitori di servizi di navigazione aerea provvedono affinché tutto il personale interessato sia debitamente a conoscenza delle pertinenti disposizioni del presente regolamento e sia adeguatamente formato per le mansioni che deve svolgere. 6.   Gli operatori adottano i provvedimenti necessari affinché il personale responsabile del funzionamento delle apparecchiature per il collegamento dati sia debitamente a conoscenza delle disposizioni del presente regolamento, sia adeguatamente formato per le mansioni che deve svolgere e, se possibile, affinché siano disponibili a bordo le istruzioni per l’uso delle apparecchiature per il collegamento dati. 7.   Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché il personale responsabile del funzionamento dell’IFPS che prende parte alla pianificazione dei voli sia debitamente a conoscenza delle disposizioni del presente regolamento e sia adeguatamente formato per le mansioni che deve svolgere. 8.   Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni relative all’uso dei servizi di collegamento dati siano pubblicate nelle riviste nazionali di informazione aeronautica.
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