Art. 14

Deroghe

In vigore dal 16 gen 2009
Deroghe 1.   Se per motivi particolari, accertati sulla base dei criteri di cui al paragrafo 3, aeromobili di tipo specifico non possono soddisfare i requisiti del presente regolamento, gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione entro il 31 dicembre 2012 informazioni dettagliate per giustificare la necessità di concedere una deroga per detti aeromobili. 2.   La Commissione esamina le richieste di deroga di cui al paragrafo 1 e, sentite le parti in causa, adotta una decisione secondo la procedura di cui all’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 549/2004. 3.   I criteri di cui al paragrafo 1 sono: a) tipi di aeromobile arrivati alla fine del ciclo di produzione e prodotti in numero limitato; e b) tipi di aeromobile di concezione obsoleta per i quali i costi di riprogettazione necessari sarebbero sproporzionati.
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Deroghe (Art. 14 Regolamento (UE) 2009/29) — Testo vigente | Portale Normativo