Art. 11

Conformità o idoneità all’uso dei componenti

In vigore dal 16 gen 2009
Conformità o idoneità all’uso dei componenti Prima di rilasciare una dichiarazione CE di conformità o idoneità all’uso, di cui all’ del regolamento (CE) n. 552/2004, i produttori dei componenti dei sistemi di cui all’, paragrafo 2 del presente regolamento, o i loro rappresentanti autorizzati stabiliti nella Comunità, valutano la conformità o l’idoneità all’uso di tali componenti, conformemente ai requisiti fissati nell’allegato V. Tuttavia, le procedure di certificazione dell’aeronavigabilità conformi al regolamento (CE) n. 216/2008, ove applicate ai componenti di bordo dei sistemi di cui all’, paragrafo 2, lettere b) e c), del presente regolamento, sono considerate procedure accettabili per la valutazione della conformità di tali componenti se comprendono la dimostrazione della conformità alle disposizioni in materia di interoperabilità, di prestazioni e di sicurezza di cui al presente regolamento.
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