Art. 6

In vigore dal 18 dic 2008
1.   Qualora, prima di essere immessa in libera pratica, una partita che forma oggetto di un attestato di equivalenza venga rispedita dopo essere stata frazionata, per ogni frazione della partita viene compilato un estratto dell'attestato. In tal caso, l'attestato è sostituito dal numero di estratti necessario. L'estratto è redatto dall'interessato in un originale e due copie su un formulario conforme al modello riprodotto nell'allegato III, secondo le disposizioni figuranti all’allegato IV. 2.   L'autorità doganale annota di conseguenza l'originale e le due copie dell'attestato di equivalenza e vidima l'originale e le due copie di ogni estratto. Essa conserva l'originale dell'attestato di equivalenza, fa pervenire le due copie all'autorità competente di cui all'articolo 21, del regolamento (CE) n. 1850/2006 e consegna all'interessato l'originale e le due copie di ogni estratto.
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