Art. 8

In vigore dal 18 dic 2008
In caso di rivendita o di frazionamento di una partita, dopo l'immissione in libera pratica, il prodotto dev'essere accompagnato da una fattura o da un documento commerciale compilato dal venditore, nel quale figuri il numero dell'attestato di equivalenza o dell'estratto, nonché il nome dell'organismo che ha rilasciato detti attestati o estratti. Nel documento commerciale o nella fattura devono inoltre figurare le informazioni seguenti tratte dall’attestato di equivalenza o dall’estratto: a) per il luppolo in coni: i) designazione del prodotto; ii) peso lordo; iii) luogo di produzione; iv) anno di raccolta; v) varietà; vi) paese d'origine; vii) contrassegni e numeri figuranti nella casella 9 dell'attestato; b) per i prodotti ottenuti dal luppolo oltre alle indicazioni di cui alla lettera a), il luogo e la data di trasformazione;
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