Art. 8
In vigore dal 18 dic 2008
In caso di rivendita o di frazionamento di una partita, dopo l'immissione in libera pratica, il prodotto dev'essere accompagnato da una fattura o da un documento commerciale compilato dal venditore, nel quale figuri il numero dell'attestato di equivalenza o dell'estratto, nonché il nome dell'organismo che ha rilasciato detti attestati o estratti.
Nel documento commerciale o nella fattura devono inoltre figurare le informazioni seguenti tratte dall’attestato di equivalenza o dall’estratto:
a)
per il luppolo in coni:
i)
designazione del prodotto;
ii)
peso lordo;
iii)
luogo di produzione;
iv)
anno di raccolta;
v)
varietà;
vi)
paese d'origine;
vii)
contrassegni e numeri figuranti nella casella 9 dell'attestato;
b)
per i prodotti ottenuti dal luppolo oltre alle indicazioni di cui alla lettera a), il luogo e la data di trasformazione;
Storico versioni
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