Art. 3

In vigore dal 18 dic 2008
Gli attestati che accompagnano il luppolo e i prodotti ottenuti dal luppolo importati dai paesi terzi, rilasciati da un organismo ufficiale abilitato dal paese terzo d’origine e figurante all'allegato I sono riconosciuti come attestati di equivalenza. L'allegato I sarà rivisto in funzione delle comunicazioni fornite dai paesi terzi.
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