Art. 3
In vigore dal 18 dic 2008
Gli attestati che accompagnano il luppolo e i prodotti ottenuti dal luppolo importati dai paesi terzi, rilasciati da un organismo ufficiale abilitato dal paese terzo d’origine e figurante all'allegato I sono riconosciuti come attestati di equivalenza.
L'allegato I sarà rivisto in funzione delle comunicazioni fornite dai paesi terzi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2008:1295:oj#art-3