Art. 1

In vigore dal 18 dic 2008
1.   L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui all', lettera f), del regolamento (CE) n. 1234/2007 provenienti dai paesi terzi è subordinata alla presentazione della prova del rispetto dei requisiti di cui all'articolo 158, paragrafo 1, del regolamento predetto. 2.   La prova di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento è costituita dalla presentazione dell'attestato di cui all'articolo 158, paragrafo 2 del regolamento (CE) 1234/2007, in appresso denominato «attestato di equivalenza».
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