Art. 4
In vigore dal 18 dic 2008
1. L'attestato di equivalenza è redatto per ogni partita in un originale e due copie su un formulario conforme al modello di cui all'allegato II, nel modo indicato nell'allegato IV.
2. L'attestato di equivalenza è valido soltanto se debitamente compilato e vidimato da uno degli organismi figurante all’allegato I.
3. L'attestato di equivalenza si considera debitamente vidimato se indica il luogo e la data del rilascio, è firmato e reca il timbro dell'organismo emittente.
Storico versioni
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