Art. 5
In vigore dal 18 dic 2008
1. Ogni imballaggio che forma oggetto di un attestato di equivalenza deve recare le indicazioni seguenti in una delle lingue ufficiali della Comunità:
a)
designazione del prodotto;
b)
indicazione della varietà o delle varietà;
c)
paese d'origine;
d)
contrassegni e numeri figuranti nella casella 9 dell'attestato di equivalenza o dell'estratto.
2. Le indicazioni di cui al paragrafo 1 devono essere apposte sull'imballaggio esterno, in modo leggibile, in caratteri indelebili di dimensione uniforme.
Storico versioni
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