Art. 5

In vigore dal 18 dic 2008
1.   Ogni imballaggio che forma oggetto di un attestato di equivalenza deve recare le indicazioni seguenti in una delle lingue ufficiali della Comunità: a) designazione del prodotto; b) indicazione della varietà o delle varietà; c) paese d'origine; d) contrassegni e numeri figuranti nella casella 9 dell'attestato di equivalenza o dell'estratto. 2.   Le indicazioni di cui al paragrafo 1 devono essere apposte sull'imballaggio esterno, in modo leggibile, in caratteri indelebili di dimensione uniforme.
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