Art. 10
In vigore dal 18 dic 2008
In deroga al presente regolamento, non è subordinata alla presentazione dell’attestato di cui all', paragrafo 2, né alle disposizioni di cui all' l'immissione in libera pratica del luppolo e dei prodotti del luppolo sotto indicati, entro il limite, per ogni pacco, di 1 chilogrammo per il luppolo in coni e la polvere di luppolo e di 300 grammi per gli estratti di luppolo:
a)
presentati in pacchetti destinati alla vendita al minuto per uso privato dell'acquirente,
b)
destinati alla sperimentazione scientifica e tecnica,
c)
destinati alle fiere che beneficiano del regime doganale all'uopo previsto.
Sull'imballaggio devono essere indicati la designazione, il peso e la destinazione finale del prodotto.
Storico versioni
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