Art. 11

Analisi dei rischi

In vigore dal 17 dic 2008
Analisi dei rischi 1.   La selezione delle partite da sottoporre a controlli fisici e a controlli di sostituzione deve basarsi su un sistema di gestione dei rischi. 2.   Gli Stati membri effettuano un’analisi dei rischi per indirizzare i controlli fisici sui prodotti, sulle persone fisiche e giuridiche e sui settori di prodotti per i quali sussistono i rischi maggiori che le operazioni di cui all’ non siano eseguite in modo corretto. 3.   Fatto salvo l’articolo 592 sexies del regolamento (CEE) n. 2454/93, gli Stati membri elaborano i propri sistemi di analisi dei rischi tenendo conto del presente regolamento e, se del caso, dei criteri di cui all’allegato II. 4.   Gli Stati membri e la Commissione valutano congiuntamente, in base all’esperienza acquisita, la validità e la pertinenza dei criteri di cui all’allegato II allo scopo di adeguare, laddove necessario, il sistema e i criteri di selezione per rendere i controlli fisici e di sostituzione maggiormente efficaci e mirati. 5.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione: a) le misure adottate, in particolare le istruzioni nazionali comunicate ai servizi competenti per l’applicazione di un sistema di selezione in base a un’analisi dei rischi, tenuto conto dei criteri di cui al punto 1 dell’allegato II; b) le aliquote dei controlli da applicare, di cui all’; c) i casi particolari che possano presentare interesse per gli altri Stati membri. Gli Stati membri ai quali si applicano le disposizioni di cui all’, terzo comma, lettera a), notificano la Commissione entro il 1o luglio 2009.
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