Art. 10

Aliquote di controllo

In vigore dal 17 dic 2008
Aliquote di controllo 1.   Il totale del numero minimo di controlli di sostituzione, di cui all’, e dei controlli specifici di sostituzione, di cui all’, effettuati ogni anno civile dall’ufficio doganale d’uscita o dall’ufficio doganale di destinazione dell’esemplare di controllo T5, attraverso i quali i prodotti lasciano il territorio doganale della Comunità, non può essere inferiore all’8 % del numero degli esemplari di controllo T5 e documenti equivalenti relativi a prodotti per i quali è chiesta la restituzione. 2.   In sede di calcolo delle aliquote minime di controllo di cui al presente articolo, gli Stati membri non tengono conto degli esemplari di controllo T5 e documenti equivalenti per i controlli di sostituzione che comportano: a) quantitativi non superiori a: i) 25 000 kg per quanto concerne i cereali o il riso; ii) 5 000 kg per quanto concerne le merci non contemplate dall’allegato I del trattato; iii) 2 500 kg per quanto concerne gli altri prodotti; b) o restituzioni di importo inferiore a 1 000 EUR. 3.   Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per impedire storni e abusi per quanto riguarda l’applicazione del paragrafo 2. Se un controllo è stato effettuato a tal fine, esso può essere contabilizzato per calcolare in che misura siano state rispettate le aliquote minime di controllo di cui al presente articolo.
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