Art. 18
Entrata in vigore
In vigore dal 17 dic 2008
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2009.
Tuttavia, le disposizioni del capo V relative ai controlli fisici nonché l’, paragrafo 2, secondo comma, l’, paragrafo 2, l’, paragrafo 3, secondo comma e l’, paragrafo 4, si applicano:
a)
per gli Stati membri che hanno informato la Commissione a norma dell’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 3122/94, dal 1o gennaio 2009;
b)
per gli altri Stati membri, a decorrere dalla data che ciascuno Stato membro decide e notifica alla Commissione o dal 1o luglio 2009, se anteriore.
Le disposizioni del capo V relative ai controlli di sostituzione si applicano a decorrere dalla data che ciascuno Stato membro decide e notifica alla Commissione o dal 1o luglio 2009, se anteriore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2008:1276:oj#art-18