Art. 6

Aliquote di controllo

In vigore dal 17 dic 2008
Aliquote di controllo 1.   Fatti salvi i paragrafi da 2 a 7, i controlli fisici devono essere effettuati su un campione rappresentativo di non meno del 5 % delle dichiarazioni di esportazione di cui all’ del regolamento (CE) n. 800/1999, in relazione alle quali sono presentate domande per le restituzioni e gli importi di cui all’. L’aliquota si applica: a) per uffici doganali di esportazione; b) per anno civile; e c) per settore di prodotti. 2.   Gli Stati membri possono tuttavia decidere di: a) sostituire l’aliquota del 5 % per settore di prodotti con un’aliquota del 5 % relativa all’insieme dei settori di prodotti, nel cui caso è obbligatorio applicare un’aliquota minima del 2 % per settore di prodotti; b) sostituire l’aliquota del 5 % per ufficio doganale con un’aliquota del 5 % valida su tutto il loro territorio e l’aliquota del 5 % per settore di prodotti con un’aliquota del 5 % relativa all’insieme dei settori di prodotti con un’aliquota minima del 2 % per settore di prodotti. 3.   Qualora si applichino il paragrafo 1 e il paragrafo 2, lettera a), se un ufficio doganale di esportazione accetta meno di 20 dichiarazioni di esportazione, di cui al paragrafo 1, per anno e per settore di prodotti, viene sottoposta a controllo fisico almeno una dichiarazione di esportazione all’anno per settore di prodotti. Questo requisito non si applica se l’ufficio doganale non ha effettuato un controllo sulle prime due dichiarazioni a seguito dei risultati della sua analisi dei rischi, come indicato all’, e se in seguito non sono effettuate ulteriori esportazioni in tale settore di prodotti. 4.   In deroga ai paragrafi 1 e 2: a) per le merci non contemplate dall’allegato I del trattato si applica un’aliquota minima dello 0,5 % per ufficio doganale o dello 0,5 % per l’intero territorio degli Stati membri. La percentuale dei controlli fisici effettuati su tali merci non viene presa in considerazione ai fini del calcolo dell’aliquota del 5 % per settore di prodotti o dell’aliquota globale del 5 % relativa all’insieme dei settori di prodotti; b) per quanto riguarda gli uffici doganali di esportazione in cui viene presentata per l’esportazione una gamma di prodotti limitata a non più di due settori di prodotti provenienti da cinque esportatori al massimo, i controlli fisici possono essere ridotti a un’aliquota minima del 2 % per settore di prodotti. I settori di prodotti in cui si registrano meno di 20 dichiarazioni di esportazione all’anno per ufficio doganale non sono presi in considerazione per determinare il numero di settori di prodotti. Gli uffici doganali di esportazione possono applicare le norme in questione per un intero anno civile, sulla base dei dati dell’anno civile precedente, anche quando le dichiarazioni di esportazione sono presentate da altri esportatori o per altri settori di prodotti durante l’anno in corso. 5.   Ferme restando le misure di controllo di cui all’articolo 36, paragrafo 4, all’articolo 37, paragrafo 4, e all’articolo 44, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 800/1999, gli Stati membri possono astenersi dal sottoporre ai controlli fisici e ai controlli di sostituzione previsti dal presente regolamento le consegne di cui agli articoli 36 e 44 del regolamento (CE) n. 800/1999. 6.   In sede di calcolo delle aliquote minime di controllo di cui al presente articolo, gli Stati membri non tengono conto delle dichiarazioni di esportazione per i controlli fisici relativi: a) ai quantitativi non superiori a: i) 25 000 kg per quanto concerne i cereali o il riso; ii) 5 000 kg per quanto concerne le merci non contemplate dall’allegato I del trattato; iii) 2 500 kg per quanto concerne gli altri prodotti; b) o alle restituzioni di importo inferiore a 1 000 EUR. 7.   Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per impedire storni e abusi per quanto riguarda l’applicazione dei paragrafi 5 e 6. Se un controllo è stato effettuato a tal fine, esso può essere contabilizzato per calcolare in che misura siano state rispettate le aliquote minime di controllo di cui al presente articolo.
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