Art. 8

Ubicazione e metodi dettagliati dei controlli

In vigore dal 17 dic 2008
Ubicazione e metodi dettagliati dei controlli 1.   Se la dichiarazione di esportazione è stata accettata da un ufficio doganale di esportazione che non sia l’ufficio doganale di uscita o l’ufficio di destinazione dell’esemplare di controllo T5, e se l’ufficio doganale di esportazione non ha effettuato un controllo fisico, l’ufficio doganale di uscita effettua un controllo di sostituzione conformemente alle condizioni del presente articolo, fatti salvi i controlli effettuati a norma di altre disposizioni. Se l’ufficio doganale di uscita è diverso dall’ufficio di destinazione dell’esemplare di controllo T5, il controllo di sostituzione deve essere effettuato dall’ufficio di destinazione dell’esemplare di controllo T5. 2.   Qualora il controllo visivo dell’intero carico non basti a accertare eventuali sostituzioni, si ricorre agli altri metodi di controllo fisico di cui all’, compreso, ove necessario, lo scarico parziale. Viene prelevato un campione a fini di analisi soltanto se l’ufficio doganale di uscita non può verificare la corrispondenza tra la merce e il documento mediante controllo visivo e utilizzando le informazioni ricavate dagli imballaggi e dalla documentazione. 3.   Qualora, tenuto conto delle disposizioni in vigore nel paese terzo di destinazione, siano stati apposti un bollo veterinario e un sigillo doganale, il controllo di sostituzione viene eseguito unicamente quando vi sia sospetto di frode.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2008:1276:oj#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo