Art. 5
Metodi dettagliati dei controlli
In vigore dal 17 dic 2008
Metodi dettagliati dei controlli
1. Se il controllo visivo non permette di stabilire la corrispondenza tra i prodotti e la loro designazione nella nomenclatura delle restituzioni all’esportazione e se la classificazione o la qualità dei prodotti stessi esigono una conoscenza esatta dei loro componenti, gli uffici doganali di esportazione devono accertare la designazione dei prodotti sulla base della natura degli stessi.
2. Se lo ritengono necessario, gli uffici doganali di esportazione dispongono l’effettuazione di analisi in laboratori specializzati e accreditati o ufficialmente autorizzati a effettuare tali analisi e ne indicano i motivi. Se l’aliquota della restituzione o altri importi dipendono dal tenore di una sostanza, l’ufficio doganale di esportazione preleva, nel quadro del controllo fisico, campioni rappresentativi destinati a un’analisi della composizione presso un laboratorio accreditato o ufficialmente autorizzato.
Quando uno stesso esportatore esporta regolarmente un prodotto dello stesso codice della nomenclatura delle restituzioni all’esportazione o della nomenclatura combinata e l’aliquota della restituzione dipende dal tenore di una sostanza, l’ufficio doganale di esportazione può prelevare campioni rappresentativi soltanto nel 50 % dei controlli fisici effettuati in relazione a tale esportatore, purché gli esami di laboratorio effettuati nei sei mesi precedenti in relazione allo stesso esportatore non abbiano rilevato una non conformità avente un’incidenza finanziaria superiore a 1 000 EUR sull’importo lordo della restituzione. Qualora le analisi di laboratorio evidenzino irregolarità aventi conseguenze finanziarie superiori a 1 000 EUR sull’importo lordo della restituzione in relazione a tale esportatore, l’ufficio doganale di esportazione preleva campioni in tutti i controlli fisici eseguiti in relazione a tale esportatore nei sei mesi successivi.
3. I controlli di cui al presente articolo vengono effettuati fatte salve le misure prese dalle autorità doganali affinché i prodotti lascino il territorio doganale nello stesso stato in cui si trovavano al momento del rilascio dell’autorizzazione di esportazione.
4. L’ufficio doganale di esportazione garantisce il rispetto dell’articolo 21 del regolamento (CE) n. 800/1999. In caso di dubbi concreti in merito alla qualità sana, leale e mercantile di un prodotto, l’ufficio doganale di esportazione verifica il rispetto delle pertinenti disposizioni comunitarie, in particolare quelle concernenti le norme sanitarie e fitosanitarie.
5. I controlli fisici sui prodotti alla rinfusa, sui prodotti imballati o su merci non contemplate dall’allegato I del trattato sono effettuati tenendo conto dei metodi di cui all’allegato I del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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