Art. 4
Modalità e tempi dei controlli
In vigore dal 17 dic 2008
Modalità e tempi dei controlli
1. Fatte salve eventuali disposizioni specifiche che impongano controlli più approfonditi, il controllo fisico deve essere effettuato per sondaggio e in modo frequente e improvviso.
2. Un controllo del quale l’esportatore sia stato esplicitamente o tacitamente preavvertito non può essere contabilizzato come tale. Il presente paragrafo non si applica quando si procede a un controllo della contabilità di un’impresa conformemente al punto 3 dell’allegato I.
3. Gli Stati membri provvedono a che l’inizio del controllo fisico presso i locali dell’esportatore vari rispetto all’ora indicata per l’inizio delle operazioni di carico di cui all’, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 800/1999.
Storico versioni
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