Art. 9

Controlli di sostituzione specifici

In vigore dal 17 dic 2008
Controlli di sostituzione specifici 1.   L’ufficio doganale d’uscita o l’ufficio doganale di destinazione dell’esemplare di controllo T5 effettuano un controllo di sostituzione specifico se riscontrano che: a) i sigilli apposti in partenza sono stati rimossi senza la supervisione doganale; b) i sigilli apposti in partenza sono stati manomessi; c) non è stata concessa la dispensa dalla sigillatura ai sensi dell’articolo 357, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2454/93. 2.   L’ufficio doganale di uscita oppure l’ufficio di destinazione dell’esemplare di controllo T5 decidono alla luce dell’analisi dei rischi di cui all’ se il controllo di sostituzione specifico debba comprendere solo il controllo di sostituzione o anche un controllo fisico.
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