Art. 1
Oggetto e campo di applicazione
In vigore dal 17 dic 2008
Oggetto e campo di applicazione
Il presente regolamento stabilisce alcune modalità per il controllo dell’esecuzione e della regolarità delle operazioni che danno diritto al pagamento delle restituzioni all’esportazione e di tutti gli altri importi quali definiti all’, lettera a).
Esso lascia impregiudicate le disposizioni del regolamento (CE) n. 800/1999.
Il presente regolamento non si applica alle esportazioni realizzate a titolo dell’aiuto alimentare comunitario o nazionale di cui al regolamento (CE) n. 2298/2001.
Storico versioni
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