Art. 16

Relazione annuale

In vigore dal 17 dic 2008
Relazione annuale Ogni anno, anteriormente al 1o maggio, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione di valutazione in merito all’esecuzione e all’efficacia dei controlli effettuati ai sensi del presente regolamento nonché alle procedure applicate per la selezione dei prodotti da sottoporre a controllo fisico. La relazione contiene gli elementi enumerati nell’allegato VIII riguardo alle dichiarazioni di esportazione accettate tra il 1o gennaio e il 31 dicembre dell’anno precedente. Gli Stati membri trasmettono le relazioni alla Commissione su un supporto elettronico che impedisca la riscrittura dei dati e in formato cartaceo o, se del caso, per via elettronica utilizzando il modulo messo a disposizione degli Stati membri dalla Commissione.
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