Art. 14
Relazioni sui controlli fisici
In vigore dal 17 dic 2008
Relazioni sui controlli fisici
1. Ogni ufficio doganale di esportazione adotta misure che consentano di accertare in qualunque momento se è rispettata la conformità con l’aliquota dei controlli fisici di cui all’.
Tali misure evidenziano per ciascun settore di prodotti:
a)
il numero delle dichiarazioni di esportazione prese in considerazione ai fini del controllo fisico;
b)
il numero di controlli fisici effettuati.
2. Il funzionario doganale competente redige una relazione dettagliata di ogni controllo fisico eseguito.
Le relazioni sui controlli devono indicare quantomeno informazioni relative a:
a)
il luogo, la data, l’ora di arrivo, l’ora di conclusione del controllo fisico, il mezzo di trasporto utilizzato per i prodotti, indicando se tale mezzo fosse vuoto o parzialmente o completamente carico all’inizio della procedura di controllo, il numero di campioni prelevati per le analisi di laboratorio e il nome e la firma del funzionario competente; e
b)
la data e l’ora in cui è pervenuto il preavviso di cui all’, paragrafo 7, lettera b), del regolamento (CE) n. 800/1999, l’ora indicata per l’inizio del carico e per il completamento del carico dei prodotti nel mezzo di trasporto.
Fatto salvo l’ del regolamento (CE) n. 885/2006, le relazioni di ispezione e i documenti indicanti le ragioni per le quali è stata selezionata una dichiarazione di esportazione da sottoporre a controllo fisico devono essere consultabili per tre anni a decorrere dalla data di esportazione presso l’ufficio doganale che ha effettuato il controllo fisico o in una località dello Stato membro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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