Art. 14 · Relazioni sui controlli fisici

Art. 14

Relazioni sui controlli fisici

In vigore dal 17 dic 2008
Relazioni sui controlli fisici 1.   Ogni ufficio doganale di esportazione adotta misure che consentano di accertare in qualunque momento se è rispettata la conformità con l’aliquota dei controlli fisici di cui all’. Tali misure evidenziano per ciascun settore di prodotti: a) il numero delle dichiarazioni di esportazione prese in considerazione ai fini del controllo fisico; b) il numero di controlli fisici effettuati. 2.   Il funzionario doganale competente redige una relazione dettagliata di ogni controllo fisico eseguito. Le relazioni sui controlli devono indicare quantomeno informazioni relative a: a) il luogo, la data, l’ora di arrivo, l’ora di conclusione del controllo fisico, il mezzo di trasporto utilizzato per i prodotti, indicando se tale mezzo fosse vuoto o parzialmente o completamente carico all’inizio della procedura di controllo, il numero di campioni prelevati per le analisi di laboratorio e il nome e la firma del funzionario competente; e b) la data e l’ora in cui è pervenuto il preavviso di cui all’, paragrafo 7, lettera b), del regolamento (CE) n. 800/1999, l’ora indicata per l’inizio del carico e per il completamento del carico dei prodotti nel mezzo di trasporto. Fatto salvo l’ del regolamento (CE) n. 885/2006, le relazioni di ispezione e i documenti indicanti le ragioni per le quali è stata selezionata una dichiarazione di esportazione da sottoporre a controllo fisico devono essere consultabili per tre anni a decorrere dalla data di esportazione presso l’ufficio doganale che ha effettuato il controllo fisico o in una località dello Stato membro.
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