Art. 15
Esemplare di controllo T5
In vigore dal 17 dic 2008
Esemplare di controllo T5
1. L’ufficio doganale di esportazione indica nel riquadro D dell’esemplare di controllo T5 o di un documento equivalente:
a)
una delle diciture di cui all’allegato III se ha effettuato un controllo fisico;
b)
una delle diciture di cui all’allegato IV in caso di esportazioni a titolo di aiuto alimentare.
2. Ogni ufficio doganale di uscita o ufficio doganale di destinazione dell’esemplare di controllo T5 adotta misure che consentano di mettere a disposizione della Commissione in qualunque momento informazioni:
a)
sul numero di esemplari di controllo T5 e di documenti equivalenti presi in considerazione ai fini dei controlli sull’integrità dei sigilli, di cui all’, dei controlli di sostituzione, di cui all’, e dei controlli sostituzione specifici, di cui all’;
b)
sul numero di controlli sull’integrità dei sigilli effettuati ();
c)
sul numero di controlli di sostituzione effettuati ();
d)
sul numero di controlli di sostituzione specifici effettuati ().
Se l’ufficio doganale di uscita o l’ufficio doganale di destinazione dell’esemplare di controllo T5 ha prelevato un campione, sull’esemplare di controllo T5 o sul documento da rinviare all’autorità competente figura una delle diciture riportate nell’allegato V.
L’ufficio doganale di uscita o l’ufficio doganale di destinazione dell’esemplare di controllo T5 o di un documento equivalente, a seconda dei casi, conservano un duplicato o una copia del documento e lo tengono a disposizione per eventuali consultazioni, come indicato al paragrafo 3.
3. Per ogni controllo di sostituzione o controllo di sostituzione specifico, di cui agli , il funzionario competente che li ha eseguiti redige una relazione. La relazione consente di verificare i controlli effettuati e riporta la data e il nome del funzionario doganale. Fatto salvo l’ del regolamento (CE) n. 885/2006, le relazioni sono tenute a disposizione per tre anni a decorrere dall’anno di esportazione presso l’ufficio doganale che ha effettuato il controllo o in altro luogo nello Stato membro.
I controlli sull’integrità dei sigilli di cui all’ e i casi di sigilli rimossi o manomessi sono registrati in conformità dell’articolo 912 quater, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2454/93.
4. L’ufficio doganale d’uscita o l’ufficio doganale di destinazione dell’esemplare di controllo T5 informano per iscritto, utilizzando una copia dell’esemplare di controllo T5 o di un documento equivalente, le autorità competenti di cui all’articolo 912 bis, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2454/93, circa il risultato delle analisi di laboratorio, indicando:
a)
una delle diciture riportate nell’allegato VI;
b)
oppure il risultato delle analisi, quando queste ultime non corrispondono al prodotto dichiarato.
5. Qualora il controllo di sostituzione riveli che la pertinente normativa in materia di restituzioni all’esportazione potrebbe non essere stata rispettata, l’ufficio doganale di uscita o l’ufficio doganale di destinazione dell’esemplare di controllo T5 appongono sull’esemplare di controllo T5 o sul documento equivalente da inviare alle autorità competenti di cui all’articolo 912 bis, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2454/93, una delle diciture di cui all’allegato VII. L’organismo pagatore informa l’ufficio doganale delle azioni avviate a seguito dei risultati delle analisi.
Storico versioni
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