Art. 16 · Relazione annuale

Art. 16

Relazione annuale

In vigore dal 17 dic 2008
Relazione annuale Ogni anno, anteriormente al 1o maggio, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione di valutazione in merito all’esecuzione e all’efficacia dei controlli effettuati ai sensi del presente regolamento nonché alle procedure applicate per la selezione dei prodotti da sottoporre a controllo fisico. La relazione contiene gli elementi enumerati nell’allegato VIII riguardo alle dichiarazioni di esportazione accettate tra il 1o gennaio e il 31 dicembre dell’anno precedente. Gli Stati membri trasmettono le relazioni alla Commissione su un supporto elettronico che impedisca la riscrittura dei dati e in formato cartaceo o, se del caso, per via elettronica utilizzando il modulo messo a disposizione degli Stati membri dalla Commissione.
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