Art. 13
Coordinamento dell’analisi dei rischi e dei controlli
In vigore dal 17 dic 2008
Coordinamento dell’analisi dei rischi e dei controlli
1. Gli Stati membri dispongono che un organismo unico coordini le informazioni relative all’analisi dei rischi.
2. Gli Stati membri predispongono il coordinamento dei controlli che concernono uno stesso operatore e che comprendono le verifiche di cui agli e quelle di cui al regolamento (CE) n. 485/2008.
I controlli coordinati di cui trattasi sono effettuati per iniziativa o a richiesta dei servizi della Commissione o delle autorità doganali che effettuano i controlli fisici o degli organismi pagatori che verificano la pratica relativa alla domanda di pagamento o ancora delle autorità competenti che effettuano le revisioni contabili.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2008:1276:oj#art-13