Art. 8

Aromi e ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti non soggetti all’obbligo della valutazione e dell’autorizzazione

In vigore dal 16 dic 2008
Aromi e ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti non soggetti all’obbligo della valutazione e dell’autorizzazione 1.   I seguenti aromi e ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti possono essere utilizzati negli o sugli alimenti senza che siano necessarie una valutazione ed un’autorizzazione a norma del presente regolamento, purché conformi all’: a) le preparazioni aromatiche di cui all’, paragrafo 2, lettera d), punto i); b) gli aromi ottenuti per trattamento termico di cui all’, paragrafo 2, lettera e), punto i), che sono conformi alle condizioni di produzione degli aromi ottenuti per trattamento termico e ai tenori massimi di talune sostanze in tali aromi di cui all’allegato V; c) i precursori di aroma di cui all’, paragrafo 2, lettera g), punto i); d) gli ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti. 2.   In deroga al paragrafo 1, se la Commissione, uno Stato membro o l’Autorità esprimono dubbi quanto alla sicurezza di un aroma o di un ingrediente alimentare con proprietà aromatizzanti di cui al paragrafo 1, l’Autorità esegue una valutazione del rischio di tale aroma o ingrediente alimentare con proprietà aromatizzanti. Gli del regolamento (CE) n. 1331/2008 si applicano in tal caso per analogia. Se necessario, la Commissione adotta, in seguito al parere dell’Autorità, misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 3. Tali misure figurano, secondo il caso, negli allegati III, IV e/o V. Per motivi imperativi di urgenza la Commissione può applicare la procedura d’urgenza di cui all’, paragrafo 4.
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