Art. 3
Definizioni
In vigore dal 16 dic 2008
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 178/2002 e (CE) n. 1829/2003.
2. Ai fini del presente regolamento, si applicano inoltre le seguenti definizioni:
a)
per «aromi» s’intendono i prodotti:
i)
non destinati ad essere consumati nella loro forma originale, che sono aggiunti agli alimenti al fine di conferire o modificare un aroma e/o sapore;
ii)
fabbricati con o contenenti le seguenti categorie di sostanze: sostanze aromatizzanti, preparazioni aromatiche, aromi ottenuti per trattamento termico, aromatizzanti di affumicatura, precursori degli aromi o altri aromi o miscele di aromi;
b)
per «sostanza aromatizzante» s’intende una sostanza chimica definita con proprietà aromatizzanti;
c)
per «sostanza aromatizzante naturale» s’intende una sostanza aromatizzante ottenuta mediante appropriati procedimenti fisici, enzimatici o microbiologici da un materiale di origine vegetale, animale o microbiologica, che si trova allo stato grezzo o che è stato trasformato per il consumo umano mediante uno o più procedimenti tradizionali di preparazione degli alimenti di cui all’allegato II. Le sostanze aromatizzanti naturali corrispondono a sostanze normalmente presenti e identificate in natura;
d)
per «preparazione aromatica» s’intende un prodotto, diverso dalle sostanze aromatizzanti, ottenuto da:
i)
alimenti mediante appropriati procedimenti fisici, enzimatici o microbiologici che si trovano allo stato grezzo del materiale o che sono stati trasformati per il consumo umano mediante uno o più procedimenti tradizionali di preparazione degli alimenti di cui all’allegato II;
e/o
ii)
materiale di origine vegetale, animale o microbiologica, diverso dagli alimenti, mediante appropriati procedimenti fisici, enzimatici o microbiologici, impiegato nella forma originale o preparato mediante uno o più procedimenti tradizionali di preparazione degli alimenti di cui all’allegato II;
e)
per «aroma ottenuto per trattamento termico» s’intende un prodotto ottenuto previo trattamento termico da una miscela di ingredienti che non hanno necessariamente di per sé proprietà aromatizzanti, di cui almeno uno contiene azoto (amino) e un altro è uno zucchero riduttore; gli ingredienti utilizzati per la produzione di aromi ottenuti per trattamento termico possono essere:
i)
alimenti;
e/o
ii)
materiali di base diversi dagli alimenti;
f)
per «aromatizzante di affumicatura» s’intende un prodotto ottenuto mediante il frazionamento e la purificazione di un fumo condensato che produca condensati di fumo primari, frazioni di catrame primarie e/o aromatizzanti di affumicatura derivati, quali definiti all’, punti 1), 2) e 4) de regolamento (CE) n. 2065/2003;
g)
per «precursore di aroma» s’intende un prodotto, che di per sé non ha necessariamente proprietà aromatizzanti, aggiunto intenzionalmente agli alimenti al solo fine di produrre un aroma mediante scomposizione o reazione con altri componenti durante la trasformazione degli alimenti; può essere ottenuto da:
i)
alimenti;
e/o
ii)
materiali di base diversi dagli alimenti;
h)
per «altro aroma» s’intende un aroma aggiunto o destinato ad essere aggiunto agli alimenti al fine di conferire un aroma e/o sapore e che non rientra nelle definizioni di cui alle lettere da b) a g);
i)
per «ingrediente alimentare con proprietà aromatizzanti» s’intende un ingrediente alimentare diverso dagli aromi che può essere aggiunto agli alimenti allo scopo principale di aggiungerne o modificarne l’aroma e che contribuisce significativamente alla presenza negli alimenti di talune sostanze indesiderabili presenti in natura;
j)
per «materiale di base» s’intende un materiale di origine vegetale, animale, microbiologica o minerale da cui sono prodotti gli aromi o gli ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti; può trattarsi di:
i)
alimenti;
o
ii)
materiali di base diversi dagli alimenti;
k)
per «appropriato procedimento fisico» s’intende un procedimento fisico che non modifica intenzionalmente la natura chimica dei componenti degli aromi, fatto salvo l’elenco dei procedimenti tradizionali di preparazione degli alimenti di cui all’allegato II, e che non comporta tra l’altro l’uso di ossigeno singoletto, ozono, catalizzatori inorganici, catalizzatori metallici, reagenti metallorganici e/o radiazioni UV.
3. Ai fini delle definizioni di cui al paragrafo 2, lettere d), e), g) ed j), i materiali di base di cui è noto l’uso nella produzione di aromi sono considerati alimenti ai sensi del presente regolamento.
4. Gli aromi possono contenere additivi alimentari consentiti dal regolamento (CE) n. 1333/2008 e/o altri ingredienti alimentari incorporati per scopi tecnologici.
Storico versioni
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