Art. 7
Uso di taluni materiali di base
In vigore dal 16 dic 2008
Uso di taluni materiali di base
1. I materiali di base di cui all’allegato IV, parte A non sono utilizzati per la produzione di aromi e/o ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti.
2. Gli aromi e/o gli ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti prodotti a partire da materiali di base elencati nell’allegato IV, parte B possono essere utilizzati soltanto alle condizioni stabilite in detto allegato.
Storico versioni
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