Art. 9

Aromi e materiali di base soggetti all’obbligo della valutazione e dell’autorizzazione

In vigore dal 16 dic 2008
Aromi e materiali di base soggetti all’obbligo della valutazione e dell’autorizzazione Il presente capo si applica: a) alle sostanze aromatizzanti; b) alle preparazioni aromatiche di cui all’, paragrafo 2, lettera d), punto ii); c) agli aromi ottenuti per trattamento termico mediante riscaldamento di ingredienti che rientrano in tutto o in parte tra quelli di cui all’, paragrafo 2), lettera e), punto ii) e/o che non sono conformi alle condizioni di produzione degli aromi ottenuti per trattamento termico e/o ai tenori massimi di talune sostanze indesiderabili di cui all’allegato V; d) ai precursori di aroma di cui all’, paragrafo 2, lettera g), punto ii); e) agli altri aromi di cui all’, paragrafo 2, lettera h); f) ai materiali di base diversi dagli alimenti di cui all’, paragrafo 2), lettera j), punto ii).
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