Art. 11
Inclusione di aromi e materiali di base nell’elenco comunitario
In vigore dal 16 dic 2008
Inclusione di aromi e materiali di base nell’elenco comunitario
1. Un aroma o un materiale di base può essere incluso nell’elenco comunitario secondo la procedura di cui al regolamento (CE) n. 1331/2008 solo se è conforme alle condizioni di cui all’ del presente regolamento.
2. Per ogni aroma o materiale di base incluso nell’elenco comunitario sono indicati:
a)
l’identificazione dell’aroma o materiale di base autorizzato;
b)
se necessario, le condizioni d’uso dell’aroma.
3. L’elenco comunitario è modificato secondo la procedura di cui al regolamento (CE) n. 1331/2008.
Storico versioni
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