Art. 11

Inclusione di aromi e materiali di base nell’elenco comunitario

In vigore dal 16 dic 2008
Inclusione di aromi e materiali di base nell’elenco comunitario 1.   Un aroma o un materiale di base può essere incluso nell’elenco comunitario secondo la procedura di cui al regolamento (CE) n. 1331/2008 solo se è conforme alle condizioni di cui all’ del presente regolamento. 2.   Per ogni aroma o materiale di base incluso nell’elenco comunitario sono indicati: a) l’identificazione dell’aroma o materiale di base autorizzato; b) se necessario, le condizioni d’uso dell’aroma. 3.   L’elenco comunitario è modificato secondo la procedura di cui al regolamento (CE) n. 1331/2008.
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Inclusione di aromi e materiali di base nell’elenco comunitario (Art. 11 Regolamento (UE) 2008/1334) — Testo vigente | Portale Normativo