Art. 4
Condizioni generali d’uso degli aromi o degli ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti
In vigore dal 16 dic 2008
Condizioni generali d’uso degli aromi o degli ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti
Possono essere utilizzati negli o sugli alimenti solo gli aromi o gli ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti che soddisfano le seguenti condizioni:
a)
in base ai dati scientifici disponibili non presentano un rischio per la salute dei consumatori e
b)
il loro uso non induce in errore il consumatore.
Storico versioni
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