Art. 2

Ambito di applicazione

In vigore dal 16 dic 2008
Ambito di applicazione 1.   Il presente regolamento si applica: a) agli aromi utilizzati o destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti, fatte salve le disposizioni più specifiche stabilite nel regolamento (CE) n. 2065/2003; b) agli ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti; c) agli alimenti contenenti aromi e/o ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti; d) ai materiali di base per aromi e/o ai materiali di base per ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti. 2.   Il presente regolamento non si applica: a) alle sostanze aventi esclusivamente un sapore dolce, aspro o salato; b) agli alimenti crudi; c) agli alimenti non composti e ai miscugli quali, ma non esclusivamente, spezie e/o erbe fresche, essiccate o congelate, alle miscele di tè e miscele per tisane nella loro forma originale se non sono stati utilizzati come ingredienti alimentari.
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