Art. 1
Oggetto
In vigore dal 16 dic 2008
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce norme relative agli aromi e agli ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti, al fine di assicurare l’efficace funzionamento del mercato interno garantendo al contempo un elevato livello di tutela della salute umana e di protezione dei consumatori, comprese la tutela dei loro interessi e le prassi leali nel commercio alimentare, tenuto eventualmente conto della tutela dell’ambiente.
A tali fini il presente regolamento stabilisce:
a)
un elenco comunitario di aromi e materiali di base di cui è autorizzato l’uso negli e sugli alimenti, riportato nell’allegato I (in seguito denominato l'«elenco comunitario»);
b)
le condizioni per l’uso degli aromi e degli ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti negli e sugli alimenti;
c)
le norme relative all’etichettatura degli aromi.
Storico versioni
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