Art. 6

Presenza di talune sostanze

In vigore dal 16 dic 2008
Presenza di talune sostanze 1.   Le sostanze di cui all’allegato III, parte A non sono aggiunte in quanto tali agli alimenti. 2.   Fatto salvo il regolamento (CE) n. 110/2008, i tenori massimi negli alimenti composti di cui all’allegato III, parte B di talune sostanze naturalmente presenti negli aromi e/o negli ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti non sono superati per effetto dell’uso di aromi e/o ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti negli o sugli alimenti. I tenori massimi delle sostanze specificate nell’allegato III si applicano agli alimenti immessi sul mercato, salvo indicazioni contrarie. In deroga a questo principio, per gli alimenti essiccati e/o concentrati che devono essere ricostituiti i tenori massimi si applicano agli alimenti ricostituiti secondo le istruzioni riportate sull’etichetta, tenuto conto del fattore minimo di diluizione. 3.   Modalità d’applicazione del paragrafo 2 possono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 2, seguendo, se necessario, il parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità»).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2008:1334:oj#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo