Art. 12

Aromi o materiali di base che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003

In vigore dal 16 dic 2008
Aromi o materiali di base che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003 1.   Un aroma o materiale di base che rientra nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003 può essere incluso nell’elenco comunitario di cui all’allegato I a norma del presente regolamento soltanto se è autorizzato ai sensi del regolamento (CE) n. 1829/2003. 2.   Quando un aroma già incluso nell’elenco comunitario è prodotto partendo da una base diversa che rientra nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003 non è richiesta una nuova autorizzazione ai sensi del presente regolamento, nella misura in cui la nuova base è coperta da un’autorizzazione a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 e l’aroma è conforme ai requisiti stabiliti dal presente regolamento.
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