Art. 14

Etichettatura degli aromi non destinati alla vendita ai consumatori finali

In vigore dal 16 dic 2008
Etichettatura degli aromi non destinati alla vendita ai consumatori finali 1.   Gli aromi non destinati alla vendita ai consumatori finali possono essere immessi sul mercato solo con l’etichettatura di cui agli , che deve essere facilmente visibile, chiaramente leggibile e indelebile. Le informazioni di cui all’ sono redatte in un linguaggio facilmente comprensibile per gli acquirenti. 2.   Nel proprio territorio, lo Stato membro nel quale il prodotto è immesso sul mercato può, ai sensi del trattato, stabilire che le informazioni di cui all’ figurino in una o più delle lingue ufficiali della Comunità, determinate da tale Stato membro. Ciò non preclude la possibilità di indicare tali informazioni in diverse lingue.
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