Art. 16

Disposizioni specifiche per l’uso del termine «naturale»

In vigore dal 16 dic 2008
Disposizioni specifiche per l’uso del termine «naturale» 1.   Se il termine «naturale» è utilizzato per designare un aroma nella descrizione di vendita di cui all’, paragrafo 1, lettera a) si applicano le disposizioni di cui ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo. 2.   Il termine «naturale» può essere utilizzato per descrivere un aroma solo se il componente aromatizzante contiene esclusivamente preparazioni aromatiche e/o sostanze aromatizzanti naturali. 3.   Il termine «sostanza aromatizzante naturale» può essere utilizzato solo per gli aromi il cui componente aromatizzante contiene esclusivamente sostanze aromatizzanti naturali. 4.   Il termine «naturale» può essere utilizzato in associazione ad un riferimento ad un alimento, ad una categoria di alimenti o ad una fonte d’aroma vegetale o animale solo se la totalità o almeno il 95 % (p/p) del componente aromatizzante è stato ottenuto dal materiale di base a cui è fatto riferimento. La descrizione è così formulata: «aroma naturale di “alimento o categoria di alimenti o materiale di base alimentare” ». 5.   Il termine «aroma naturale di “alimento o categoria di alimenti o materiale di base alimentare” con altri aromi naturali» può essere utilizzato solo se il componente aromatizzante è parzialmente derivato dal materiale di base a cui è fatto riferimento, l’aroma del quale è facilmente riconoscibile. 6.   Il termine «aroma naturale» può essere utilizzato soltanto se il componente aromatizzante è derivato da materiali di base diversi e se un riferimento ai materiali di base non ne indica l’aroma o il sapore.
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