Art. 15

Prescrizioni generali relative all’etichettatura degli aromi non destinati alla vendita ai consumatori finali

In vigore dal 16 dic 2008
Prescrizioni generali relative all’etichettatura degli aromi non destinati alla vendita ai consumatori finali 1.   Quando gli aromi non destinati alla vendita ai consumatori finali sono venduti separatamente o in associazione tra loro e/o ad altri ingredienti alimentari e/o quando vi sono aggiunte altre sostanze conformemente all’, paragrafo 4, l’imballaggio o i recipienti in cui sono contenuti recano le seguenti informazioni: a) la descrizione di vendita: il termine «aroma» o una denominazione più specifica o una descrizione dell’aroma; b) l’indicazione «per alimenti» o «per alimenti (uso limitato)» o un’indicazione più specifica dell’uso alimentare cui l’aroma è destinato; c) se necessario, le condizioni particolari di conservazione e/o d’impiego; d) un marchio di identificazione della partita o del lotto; e) in ordine decrescente in base al peso, un elenco: i) delle categorie di aromi presenti e ii) delle denominazioni di ciascuna delle altre sostanze o degli altri materiali contenuti nel prodotto o, se del caso, del loro numero E; f) la denominazione o ragione sociale e l’indirizzo del produttore, dell’imballatore o del venditore; g) l’indicazione della quantità massima di ogni componente o gruppo di componenti soggetti ad una limitazione quantitativa negli alimenti e/o informazioni appropriate, formulate in modo chiaro e facilmente comprensibile, che consentano all’acquirente di conformarsi al presente regolamento o ad altre normative comunitarie pertinenti; h) la quantità netta; i) il termine minimo di conservazione o la data di scadenza; j) se pertinenti, informazioni su un aroma o su altre sostanze di cui al presente articolo ed elencati nell’allegato III bis della direttiva 2000/13/CE concernente l’indicazione degli ingredienti dei prodotti alimentari. 2.   In deroga al paragrafo 1, le informazioni di cui alle lettere e) e g) di tale paragrafo possono figurare solo sui documenti relativi alla partita che devono essere forniti all’atto della consegna o anteriormente ad essa, purché l’indicazione «non destinato alla vendita al dettaglio» sia apposta su una parte facilmente visibile dell’imballaggio o del recipiente del prodotto in questione. 3.   In deroga al paragrafo 1, quando gli aromi sono forniti in cisterne, tutte le informazioni possono figurare solo sui documenti di accompagnamento relativi alla partita che devono essere forniti all’atto della consegna.
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