Art. 17

Etichettatura degli aromi destinati alla vendita ai consumatori finali

In vigore dal 16 dic 2008
Etichettatura degli aromi destinati alla vendita ai consumatori finali 1.   Fatti salvi la direttiva 2000/13/CE, la direttiva 89/396/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare (18), e il regolamento (CE) n. 1829/2003, gli aromi venduti separatamente o in associazione ad altri aromi e/o ad altri ingredienti alimentari e/o ai quali sono aggiunte altre sostanze e che sono destinati alla vendita ai consumatori finali possono essere immessi sul mercato soltanto se il loro imballaggio reca facilmente visibile, chiaramente leggibile e indelebile l’indicazione «per alimenti» o «per alimenti (uso limitato)» o un’indicazione più precisa dell’uso alimentare cui gli aromi sono destinati. 2.   Se il termine «naturale» è utilizzato per designare un aroma nella descrizione di vendita di cui all’, paragrafo 1, lettera a), si applicano le disposizioni dell’.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2008:1334:oj#art-17

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo